Inizialmente, la L n. 1102 del 1971 aveva definito le Comunità Montane come “Enti di diritto pubblico”. Successivamente, con L n. 142 del 1990, vengono riqualificate come “Enti locali costituiti da comuni montani e parzialmente montani”. Oggi, grazie al T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali sono definite “Unioni di comuni” e vengono inserite nel più ampio genere delle Associazioni di comuni.
In definitiva, le Comunità Montane, si possono considerare delle Unioni di comuni, qualificate dalla particolare caratteristica territoriale e socio-economica degli enti territoriali che ne fanno parte.
Se esaminate sotto il profilo della loro autonomia, si collocano in una posizione intermedia tra gli enti territoriali istituiti e tutelati direttamente dalla Costituzione (Province e Comuni) e gli enti locali non territoriali; non godono della particolare garanzia costituzionale assicurata ai primi, ma neppure sono sottoposti a vincoli di dipendenza propri dei secondi. Si è in presenza di enti dotati di una certa capacità di autodeterminazione, i quali, pur essendo disciplinati sulla base della normativa regionale, sono diretta espressione dei comuni ricadenti nel rispettivo territorio.